Titolo IV
Art. 12
12 / 21Compiti dei rilevatori
In vigore dal 2 ago 2000
1. I rilevatori svolgono i compiti loro affidati dai coordinatori e dai responsabili degli uffici di censimento, compilano i questionari di censimento in base alle informazioni fornite dal conduttore dell'azienda o, in caso di sua assenza, da un suo familiare o da altra persona in grado di fornire i dati richiesti.
2. Ultimata la compilazione di ciascun questionario, i rilevatori provvedono ad effettuare i controlli necessari per accertare la completezza delle informazioni raccolte e la coerenza tra le risposte ottenute.
3. I questionari compilati sono sottoscritti dai conduttori o chi per essi e controfirmati dai rilevatori.
4. Nel caso in cui, durante la revisione, si riscontrino incompletezze ed errori nella compilazione dei questionari, i rilevatori provvedono alla loro correzione mediante reintervista dei conduttori di azienda.
5. I rilevatori ed i coordinatori sono vincolati al segreto statistico ai sensi dell' del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e sono soggetti, in quanto incaricati di pubblico servizio, al divieto di cui all'articolo 326 del codice penale.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-06-06;197#art-12