Art. 1 · Obiettivi
Titolo I

Art. 1

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Obiettivi

In vigore dal 2 ago 2000
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87 della Costituzione; Visto l', comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'articolo 37 della legge 17 maggio 1999, n. 144; Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modifiche ed integrazioni; Visti i regolamenti CEE n. 571/88 del 29 febbraio 1988, e successive modificazioni, n. 357/79 del 5 febbraio 1979, e successive modificazioni, n. 2186 del 22 luglio 1993; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 marzo 2000; Sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; Consultato il Garante per la protezione dei dati personali; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 3 aprile 2000; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 maggio 2000; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero; Emana il seguente regolamento: Obiettivi 1. Il quinto censimento generale dell'agricoltura, che ha luogo nell'anno 2000, ha gli obiettivi di: a) fornire informazioni aggiornate sul sistema agricolo, forestale e zootecnico; b) assolvere agli obblighi di rilevazione stabiliti dal regolamento CEE n. 571/88 del 29 febbraio 1988 e successive modificazioni e dal regolamento CEE n. 357/79 del 5 febbraio 1979 e successive modificazioni; c) aggiornare e completare il registro statistico delle imprese agricole, istituito ai sensi del regolamento CEE n. 2186 del 22 luglio 1993.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-06-06;197#art-1