Art. 19
19 / 19Disposizione transitoria
In vigore dal 24 ago 2000
1. Al personale in servizio presso l'ENAV alla data di entrata in vigore del presente regolamento già in possesso della qualifica di esperto di assistenza al volo, è attribuita la titolarità della licenza di cui all' e delle abilitazioni, se in corso di validità, di cui all', fermo restando quanto previsto in tema di rinnovo della licenza ai sensi dell'.
2. L'iscrizione del personale civile e militare addetto al servizio pubblico di informazioni al volo, all'apposito albo previsto dall'articolo 735 del codice della navigazione, come modificato dall' della legge 21 dicembre 1966, n. 665, sarà disciplinato ai sensi del medesimo articolo 735, apportando le necessarie correzioni ed integrazioni al presente regolamento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 13 aprile 2000
CIAMPI
D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri
Bersani, Ministro dei trasporti e della navigazione
Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 2000
Atti di Governo, registro n. 120, foglio n. 39
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-04-13;222#art-19