Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 9 giu 2000
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, e, in particolare, l'articolo 5, comma 2; Vista la direttiva n. 1999/39/CE, della Commissione, del 6 maggio 1999, che modifica la direttiva n. 96/5/CE sugli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti ed ai bambini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1999, n. 128; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 novembre 1999; Sentita la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 gennaio 2000; Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 marzo 2000; Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Emana il seguente regolamento: 1. All', comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1999, n. 128, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente: "b-bis) residuo di antiparassitario: il residuo di un prodotto fitosanitario rilevato negli alimenti a base di cereali e negli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini, ai sensi dell' del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, compresi i suoi metaboliti e i prodotti della sua degradazione o reazione".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-04-11;132#art-1