Art. 10
Capo IV

Art. 10

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In vigore dal 31 mag 2000
1. Ogni ente designa i responsabili alla verifica della esposizione corretta delle bandiere all'esterno e all'interno. 2. I rappresentanti del Governo nelle province vigilano sull'adempimento delle disposizioni sulla esposizione delle bandiere.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-04-07;121#art-10