Art. 7 · Norme finali

Art. 7

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Norme finali

In vigore dal 27 mag 2000
1. Il presente regolamento sostituisce il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390, le cui disposizioni continuano ad applicarsi alle procedure in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, fatto salvo quanto previsto al comma 2. 2. La disposizione di cui all', comma 9, si applica anche ai candidati dichiarati idonei per i quali, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, non sia decorso il triennio di cui al medesimo comma. 3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogati l' della legge 7 febbraio 1979, n. 31, gli articoli da 41 a 49 e da 54 a 57 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e ogni altra disposizione vigente in materia di procedure di reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 23 marzo 2000 CIAMPI D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri Zecchino, Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica Visto, il Guardasigilli: Diliberto Registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 2000 Atti di Governo, registro n. 120, foglio n. 29
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