Art. 6 · Pubblicità degli atti

Art. 6

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Pubblicità degli atti

In vigore dal 27 mag 2000
1. Le relazioni riassuntive di cui all', comma 12, con annessi i giudizi individuali e collegiali espressi sui candidati, sono pubblicate nel bollettino ufficiale del Ministero e rese pubbliche anche per via telematica.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-03-23;117#art-6