Art. 3
3 / 7Costituzione delle commissioni giudicatrici
In vigore dal 27 mag 2000
1. Le commissioni giudicatrici per le valutazioni comparative per la copertura di posti di ricercatore, professore associato e professore ordinario sono costituite mediante designazione di un componente da parte del consiglio della facoltà che ha richiesto il bando e mediante elezione dei restanti componenti. Per ciascuna procedura di valutazione comparativa è costituita, con decreto rettorale di nomina, una distinta commisione giudicatrice.
2. Possono essere componenti delle commissioni giudicatrici i professori che hanno conseguito la nomina a ordinario e di professori associati che hanno conseguito la conferma, nonché i ricercatori confermati. La partecipazione ai lavori delle commissioni costituisce obbligo d'ufficio per i componenti, fatti salvi i casi di forza maggiore.
3. Il componente designato è scelto, prima dello svolgimento delle elezioni di cui al comma 1, con deliberazione del consiglio di facoltà. Per le valutazioni comparative concernenti posti di professore ordinario, il consiglio di facoltà, nella composizione ristretta ai soli professori ordinari, designa un professore ordinario. Per le valutazioni comparative concernenti posti di professore associato, il consiglio di facoltà, nella composizione ristretta ai soli professori ordinari e associati, designa un professore ordinario o associato. Per le valutazioni comparative concernenti posti di ricercatore, il consiglio di facoltà, nella composizione comprendente i professori ordinari e associati, nonché i ricercatori, designa un professore ordinario o associato. I professori designati, anche appartenenti ad altra facoltà o università, devono afferire al settore scientificodisciplinare oggetto del bando ovvero in mancanza di designabili, ai settori affini preventivamente determinati con decreto del Ministro su proposta del consiglio universitario nazionale. Ai componenti designati si applicano le incompatibilità previste dalla normativa vigente per l'elettorato passivo. Gli atti di competenza del rettore sono adottati dal pro-rettore vicario per le procedure in cui il rettore sia componente designato delle commissioni giudicatrici.
4. I componenti elettivi sono così individuati in relazione a ciascuna valutazione comparativa:
a) per la copertura di posti di ricercatore, da un professore ordinario se la facoltà ha designato un professore associato ovvero da un professore associato se la facoltà ha designato un professore ordinario, nonché da un ricercatore confermato;
b) per la copertura di posti di professore associato, da due professori ordinari e da due professori associati;
c) per la copertura di posti di professore ordinario, da quattro professori ordinari.
5. In ciascuna procedura l'elettorato attivo è attribuito, secondo la normativa vigente e per la corrispondente fascia o ruolo ai professori ordinari e associati ai ricercatori confermati appartenenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando.
6. In ciascuna procedura l'elettorato passivo è attribuito, nel rispetto delle incompatibilità previste dalla normativa vigente per la corrispondente fascia o ruolo, ai professori ed ai ricercatori di cui al comma 2, appartenenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando non in servizio presso l'ateneo che ha indetto la procedura di valutazione comparativa.
7. È in ogni caso fatto divieto ai professori ed ai ricercatori eletti o designati nelle commissioni giudicatrici di far parte di altre commissioni, per un periodo di un anno decorrente dalla data del decreto di nomina, per lo stesso settore scientifico-disciplinare e per la stessa tipologia di valutazione comparativa.
8. Ogni elettore può esprimere una sola preferenza. Risultano eletti i professori i ricercatori che hanno ottenuto più voti, secondo distinte graduatorie per fascia o ruolo nelle quali sono inseriti in ordine decrescente i professori ed i ricercatori votati.
A parità di voti prevale il più anziano nel ruolo di appartenenza.
A parità di anzianità di ruolo prevale il più anziano di età. I professori e ricercatori eletti in più commissioni o che, designati ma non nominati, risultino eletti in una commissione optano per la commissione in cui intendono essere inseriti.
9. Qualora il numero degli eleggibili sia inferiore a cinque, le votazioni si svolgono in due fasi. Nella prima l'elettorato attivo e passivo è costituito esclusivamente da professori e ricercatori di cui al comma 2 afferenti al settore scientifico-disciplinare per il quale è bandita la procedura. Nella seconda fase, ove necessaria, l'elettorato passivo è costituito dai professori e ricercatori di cui al comma 2 afferenti ai settori affini di cui al comma 3 e dai professori e ricercatori del settore oggetto del bando non eletti nella prima fase elettorale. L'elettorato attivo è costituito congiuntamente dai professori e ricercatori del settore oggetto del bando e dagli appartenenti ai settori affini.
10. Nei casi in cui, anche ricorrendo ai settori affini, il numero degli eleggibili non consenta di costituire la commissione, la votazione è differita al momento in cui si renda disponibile un numero di eleggibili almeno pari al numero dei componenti da eleggere.
11. Il Ministero con la collaborazione delle università, definisce gli elenchi dell'elettorato attivo e passivo, assicurandone la pubblicità per via telematica. A tale fine le università sono tenute a comunicare immediatamente al Ministero ogni provvedimento riguardante professori e ricercatori rilevante ai fini del presente regolamento. Le opposizioni agli elenchi sono presentate al Ministro non oltre il quindicesimo giorno antecedente l'inizio delle elezioni.
Il Ministro decide nei successivi dieci giorni.
12. La rinuncia alla nomina o le dimissioni di un componente di una commissione giudicatrice per sopravvenuti impedimenti devono essere adeguatamente motivate e documentate e hanno effetto solo dopo il decreto di accettazione da parte del rettore. Le rinunce e le dimissioni accolte determinano l'esclusione dall'elettorato passivo per la seconda fase delle votazioni di cui al comma 9.
13. In ogni caso in cui sia necessario sostituire un membro eletto nelle commissioni giudicatici subentrano i professori e ricercatori che abbiano riportato il maggior numero di voti. La sostituzione dei componenti designati avviene con le modalità di cui al comma 3.
14. Lo svolgimento delle elezioni disciplinato con decreto del rettore, avviene con procedure telematiche unificate e validate a livello nazionale, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI). Tali procedure assicurano l'accertamento dell'identità dell'elettore e la segretezza del voto. Il rettore rende pubblici i risultati delle elezioni.
15. Per consentire un rapido espletamento delle procedure di costituzione delle commissioni le università, previe opportune intese a livello nazionale, sentita la CRUI, concordano le date di svolgimento delle elezioni.
16. Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto rettorale di nomina della commissione giudicatrice decorre il termine previsto dall'articolo 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione al rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l'insediamento della commissione non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
17. Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato giuridico intervenute successivamente al decreto rettorale di nomina della commissione non incidono sulla qualità di componente delle commissioni giudicatrici.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-03-23;117#art-3