Art. 3 · Abrogazioni

Art. 3

3 / 3

Abrogazioni

In vigore dal 13 mag 2000
1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato l'articolo 127 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, nonché l'articolo 338 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 9 marzo 2000 CIAMPI D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri Bassanini, Ministro per la funzione pubblica Bersani, Ministro dei trasporti e della navigazione Bianco, Ministro dell'interno Visco, Ministro delle finanze Visto, il Guardasigilli: Diliberto Registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 2000 Atti di Governo, registro n. 120, foglio n. 1
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-03-09;104#art-3