Art. 3
3 / 3Abrogazioni
In vigore dal 13 mag 2000
1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato l'articolo 127 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, nonché l'articolo 338 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 9 marzo 2000
CIAMPI
D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri
Bassanini, Ministro per la funzione pubblica
Bersani, Ministro dei trasporti e della navigazione
Bianco, Ministro dell'interno
Visco, Ministro delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 2000
Atti di Governo, registro n. 120, foglio n. 1
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-03-09;104#art-3