Art. 8 · Coordinamento con il codice civile e con le norme di attuazione

Art. 8

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Coordinamento con il codice civile e con le norme di attuazione

In vigore dal 22 dic 2000
1. I richiami a norme abrogate dal presente regolamento contenuti nel codice civile e nelle leggi speciali s'intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del regolamento medesimo. Ogni riferimento a competenze dell'autorità giudiziaria in tema di acquisto della personalità giuridica, di tenuta del registro delle persone giuridiche e di iscrizioni nello stesso s'intende fatto alla prefettura ovvero alla regione o provincia autonoma competenti. 2. Le sanzioni di cui all'articolo 35 del codice civile si applicano alle ipotesi di mancata richiesta di iscrizione nei termini e secondo le modalità previste nel presente regolamento.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-02-10;361#art-8