Art. 5 · Decentramento amministrativo

Art. 5

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Decentramento amministrativo

In vigore dal 22 dic 2000
1. Le funzioni amministrative già attribuite all'autorità governativa dalle norme del capo II, titolo II, libro I del codice civile, sono esercitate dalle prefetture ovvero dalle regioni o dalle province autonome competenti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-02-10;361#art-5