Art. 2 · Modificazioni dello statuto e dell'atto costitutivo

Art. 2

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Modificazioni dello statuto e dell'atto costitutivo

In vigore dal 22 dic 2000
1. Le modificazioni dello statuto e dell'atto costitutivo sono approvate con le modalità e nei termini previsti per l'acquisto della personalità giuridica dall', salvo i casi di riconoscimento della personalità giuridica per atto legislativo. 2. Alla domanda sono allegati i documenti idonei a dimostrare la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 21, secondo comma, del codice civile. 3. Per le fondazioni, alla domanda è allegata la documentazione necessaria a comprovare il rispetto delle disposizioni statutarie inerenti al procedimento di modifica dello statuto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-02-10;361#art-2