Art. 11
11 / 12Abrogazioni
In vigore dal 22 dic 2000
1. Al sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) del codice civile;
b) articolo 16, terzo comma, del codice civile;
c) articolo 27, terzo comma, del codice civile;
d) articoli 33 e 34, del codice civile;
e) articolo 35, limitatamente alle parole: "dagli articoli 33 e 34, nel termine e secondo le modalità stabilite dalle norme di attuazione del codice";
f) , secondo comma, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30 delle disposizioni di attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-02-10;361#art-11