Art. 5 · Entrata in vigore

Art. 5

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Entrata in vigore

In vigore dal 24 mar 2000
1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 7 febbraio 2000 CIAMPI D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri Bassanini, Ministro per la funzione pubblica Visco, Ministro delle finanze Letta, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato Visto, il Guardasigilli: Diliberto Registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 2000 Atti di Governo, registro n. 119, foglio n. 10
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