Titolo II
Art. 8
8 / 11Contribuenti minori
In vigore dal 1 gen 2004
1. I soggetti che effettuano spettacoli viaggianti, nonché quelli che svolgono le altre attività di cui alla tabella C allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume di affari non superiore a cinquantamila euro, possono documentare i corrispettivi percepiti anche mediante rilascio della ricevuta fiscale di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 249, o dello scontrino fiscale manuale o prestampato a tagli fissi di cui al decreto del Ministro delle finanze 30 marzo 1992, integrati con le indicazioni di cui all'articolo 74-quater, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.
2. I contribuenti di cui al comma 1 sono esonerati dall'annotazione dei corrispettivi, dalle liquidazioni, dalle dichiarazioni periodiche e dai relativi versamenti dell'imposta, ma assolvono gli obblighi di numerazione delle fatture ricevute, di conservazione dei documenti ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di versamento annuale dell'imposta e di presentazione della dichiarazione annuale.
3. I soggetti di cui al comma 1 che iniziano l'attività e presumono di realizzare un volume di affari non superiore al limite ivi previsto comunicano che intendono avvalersi del regime agevolativo, ai sensi dell'articolo 35, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.
4. Le disposizioni dei commi 1 e 2 cessano di avere applicazione a partire dall'anno solare successivo a quello in cui e superato il limite di cinquanta milioni di lire.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-12-30;544#art-8