Titolo I
Art. 6
6 / 11Modalità e termini di pagamento
In vigore dal 4 mar 2000
1. Il pagamento dell'imposta è effettuato con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241:
a) per le attività a carattere continuativo svolte in un mese solare, entro il giorno sedici del mese successivo;
b) per le attività occasionali, entro il quinto giorno successivo a quello di conclusione della manifestazione;
c) per le quote o le contribuzioni associative, entro il giorno sedici del mese successivo a quello di chiusura dell'anno sociale.
2. Nei casi di mancato svolgimento delle attività soggette all'imposta, per le quali sia previsto, in base ad accordi intercorsi tra le parti, l'obbligo della restituzione del corrispettivo pagato per i titoli di accesso, l'imposta è commisurata alle somme non rimborsate e versata entro trenta giorni dall'originario termine di pagamento.
3. Qualora l'effettuazione delle attività di cui al comma 2 sia rinviata di non oltre novanta giorni rispetto alla data originariamente prevista ed i titoli venduti siano dall'organizzatore considerati validi per la nuova manifestazione, il pagamento dell'imposta avviene secondo i termini previsti per quest'ultima.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-12-30;544#art-6