Art. 4 · Imponibili medi
Titolo I

Art. 4

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Imponibili medi

In vigore dal 4 mar 2000
1. I soggetti che svolgono le attività di minima importanza e quelle soggette ad imposta svolte congiuntamente ad altre non soggette di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, come modificato dall' del decreto legislativo n. 60 del 1999, assolvono l'imposta ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, previa specifica comunicazione al concessionario di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, ovvero all'ufficio delle entrate competente, con le modalità e nei termini previsti dal successivo articolo 19 dello stesso decreto, salvo che sia esercitata l'opzione per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari, in base alle disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442. Agli effetti della certificazione dei corrispettivi, per le attività di minima importanza, previste dal comma 2 dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, sono applicabili le disposizioni di cui all', comma 1, del presente regolamento. 2. La disposizione di cui al comma 1 cessa di avere applicazione a partire dall'anno solare successivo a quello in cui è superato il volume d'affari di cinquanta milioni di lire.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-12-30;544#art-4