Art. 2 · Intrattenimenti organizzati da enti società o associazioni
Titolo I

Art. 2

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Intrattenimenti organizzati da enti società o associazioni

In vigore dal 4 mar 2000
1. Qualora per gli intrattenimenti elencati nella tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, come modificata dall' del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, organizzati dai soggetti di cui all', comma 3, del medesimo decreto n. 640 del 1972 per i propri soci, sia previsto il pagamento di un corrispettivo specifico per l'ingresso anche da parte dei soci, sono rilasciati titoli di accesso a tutti gli intervenuti. 2. Gli stessi soggetti presentano al concessionario di cui all'articolo 17 del decreto n. 640 del 1972, ovvero all'ufficio delle entrate competente, entro dieci giorni dalla fine di ciascun anno sociale, apposita dichiarazione dell'ammontare delle quote e dei contributi versati dai soci. 3. Nella dichiarazione di cui al comma 2 sono indicate le specifiche attività esercitate, rientranti o meno nell'area di applicazione dell'imposta sugli intrattenimenti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-12-30;544#art-2