Art. 108 · Garanzie di concorrenti riuniti
Titolo VII

Art. 108

171 / 232

Garanzie di concorrenti riuniti

In vigore dal 13 lug 2011
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 5 OTTOBRE 2010, N. 207

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, come modificato dall'art. 4, comma 15, lettera d), del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, ha disposto (con l'art. 358, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento "fermo restando quanto disposto dall'articolo 357".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-12-21;554#art-108