Art. 5 · Contratti
Capo III

Art. 5

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Contratti

In vigore dal 12 apr 2000
1. Per le esigenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco si provvede con contratti a tutte le forniture, servizi e lavori, nonché all'approvvigionamento di quant'altro occorre per il raggiungimento delle proprie finalità, in conformità alle normative vigenti in materia contrattuale, fatto salvo quanto previsto dal successivo capo IV. 2. In caso di eccezionale urgenza risultante da avvenimenti imprevedibili per l'Amministrazione ed in genere, in ogni altro caso in cui ricorrano speciali od eccezionali circostanze per le quali non possano essere seguite le forme procedurali ordinarie, per l'acquisto dei beni necessari per gli interventi di emergenza nonché per i relativi servizi e lavori accessori, fermo restando quanto previsto dall', comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1994, n. 109, potranno stipularsi contratti a trattativa privata, con enti ed imprese che abbiano particolare competenza ed idonei mezzi tecnici, in deroga alle norme vigenti in materia di pareri. Le speciali ed eccezionali circostanze, che sono quelle che richiedono interventi tecnici straordinari ai sensi dell' della legge 8 dicembre 1970, n. 996, devono essere debitamente motivate nel decreto di approvazione del contratto. 3. Nel caso di cui al comma 2 del presente articolo si applicano le disposizioni previste dall', comma 3, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-12-16;550#art-5