Art. 39 · Rendicontazione
Capo VIII

Art. 39

39 / 39

Rendicontazione

In vigore dal 12 apr 2000
1. Alla rendicontazione delle somme erogate sulle aperture di credito, il funzionario delegato provvede con le modalità previste dalla normativa vigente in materia di contabilità di Stato. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 16 dicembre 1999 CIAMPI D'alema, Presidente del Consiglio dei Ministri Russo Jervolino, Ministro dell'interno Amato, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Visto, il Guardasigilli: Diliberto Registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 2000 Atti di Governo, registro n. 119, foglio n. 13 Registrato ai sensi della delibera adottata dalla sezione del controllo nell'adunanza del 16 marzo 2000
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-12-16;550#art-39