Capo VII
Art. 33
33 / 39Perdite o smarrimenti
In vigore dal 12 apr 2000
1. Le perdite di materiali impiegati in operazioni di soccorso o nelle calamità, quando non ne sia possibile il recupero, devono essere tempestivamente comunicate con apposito rapporto al titolare dell'ufficio o constatate direttamente da questi, che si pronuncia sulle cause dell'evento dannoso, l'entità del danno e sulle eventuali responsabilità, se l'entità del danno non supera lire un milione. Nel caso in cui l'entità del danno sia superiore a lire un milione, dovrà pronunciarsi una apposita commissione, presieduta dall'ispettore regionale e composta da due ispettori tecnici antincendio e da un funzionario del ruolo amministrativo contabile ovvero dal consegnatario dell'ufficio in cui si è verificata la perdita, che svolge anche le funzioni di segretario. Per le scuole centrali antincendio ed il centro studi ed esperienze la commissione è presieduta dal dirigente del servizio tecnico centrale.
2. Il titolare dell'ufficio effettua immediatamente la denuncia alla procura della Corte dei conti di ogni fatto da cui deriva un danno all'erario, specificando le cause della perdita o del danno.
3. Nei casi in cui la perdita o il danno sia conseguente a reato o qualora sussista fondato sospetto di reato, il titolare dell'ufficio deve farne denuncia all'autorità giudiziaria ai sensi degli articoli 331 e 333 del codice di procedura penale.
4. Il titolare dell'ufficio che provvede alla gestione delle risorse strumentali, emette il decreto di discarico amministrativo che dovrà essere corredato dai documenti giustificativi da cui risulta che il danno subito dall'Amministrazione non è imputabile al titolare stesso o al consegnatario dell'ufficio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-12-16;550#art-33