Capo VII
Art. 32
32 / 39Alienazioni
In vigore dal 12 apr 2000
1. I beni mobili acquistati dall'Amministrazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco divenuti inservibili e non suscettibili di ulteriore impiego o tecnicamente superati possono essere alienati a cura della stessa Amministrazione, o ceduti gratuitamente alla Croce rossa italiana in caso di accertata impossibilità di alienazione, ovvero quando lo scarso valore dei materiali medesimi sconsigli l'espletamento di qualsiasi procedura di vendita.
2. Nel caso in cui la Croce rossa italiana non provveda al ritiro dei mobili e materiali ceduti entro un termine concordato, gli stessi possono essere ceduti gratuitamente ad enti assistenziali o di volontariato, previa l'acquisizione della documentazione dell'avvenuta cessione gratuita ovvero avviati alla pubblica discarica.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-12-16;550#art-32