Art. 18 · Responsabilità
Capo V

Art. 18

18 / 39

Responsabilità

In vigore dal 12 apr 2000
1. Le operazioni di riscossione e pagamento sono giustificate da ordini scritti firmati dal titolare dell'ufficio. 2. L'agente di cassa risponde della regolarità delle riscossioni, dei pagamenti e delle relative scritture, fermo restando la responsabilità di cui all', comma 3.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-12-16;550#art-18