Art. 17 · Nomina
Capo V

Art. 17

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Nomina

In vigore dal 12 apr 2000
1. Le funzioni di agente di cassa e del suo sostituto sono conferite con provvedimento del titolare dell'ufficio. Il provvedimento deve essere inviato alla ragioneria provinciale dello Stato, dandone comunicazione alla Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendio. 2. L'incarico, che è rinnovabile, è conferito per un periodo di cinque anni ad impiegati appartenenti ad una qualifica funzionale non inferiore alla sesta e con un'anzianità di servizio non inferiore a tre anni. 3. Gli incarichi di agente di cassa e del suo sostituto possono essere conferiti rispettivamente al consegnatario in carica e al suo sostituto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-12-16;550#art-17