Art. 6 · Accesso all'anagrafe

Art. 6

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Accesso all'anagrafe

In vigore dal 14 gen 2000
1. Sono autorizzati ad accedere alle informazioni ed ai servizi dell'anagrafe, nel rispetto di quanto previsto dalle norme per la tutela dei dati personali, di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni, e in particolare nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 12 e 20 della legge predetta in materia di segreto aziendale e industriale, e dall'articolo 22, in materia di dati sensibili: a) tutti i soggetti e le pubbliche amministrazioni individuati dall'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173; b) le aziende di cui all', comma 1, ed i soggetti dalle stesse delegati. 2. Le modalità ed i limiti di autorizzazione all'accesso per l'accesso alle informazioni ed ai servizi dell'anagrafe sono stabiliti, previo protocollo di intesa con le amministrazioni titolari dei dati, con apposito provvedimento adottato dal Ministro delle politiche agricole e forestali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, della legge n. 675 del 1996, nel rispetto delle disposizioni di cui alla suddetta legge n. 675, con particolare riferimento alla tutela dei diritti dell'interessato ed al trattamento dei dati sensibili di cui agli articoli 13 e 22 della predetta legge e nel rispetto dei criteri per l'esercizo del diritto d'accesso di cui all'articolo 25 della legge n. 241 del 1990 e del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352. 3. Le aziende hanno accesso ai servizi per le stesse abilitati ai sensi del comma 2, anche attraverso la "Carta dell'agricoltore e del pescatore" di cui all'. 4. Nel rispetto della legge n. 675 del 1996, con riferimento alla riservatezza ed all'integrità dei dati personali, gli accessi all'anagrafe, eseguiti da qualsiasi soggetto abilitato, sono registrati su appositi archivi. 5. Il titolare degli archivi dell'anagrafe, ai sensi dell', comma 2, lettera d), della legge n. 675 del 1996, è il Ministero delle politiche agricole e forestali. Il responsabile degli archivi dell'anagrafe, al quale si applicano le disposizioni di cui all' della legge n. 675 del 1996, è identificato con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali.
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urn:nir:presidenza.repubblica:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-12-01;503#art-6