Capo III
Art. 3
3 / 11Scomputo delle eccedenze di versamento e semplificazione degli adempimenti di alcuni sostituti di imposta
In vigore dal 3 mar 2000
1. Nell' del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 445, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Il sostituto di imposta che abbia effettuato un versamento di ritenute alla fonte in misura superiore rispetto alla somma dovuta ha facoltà di scomputare l'eccedenza dai versamenti successivi.";
b) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. La scelta non risultante dalla dichiarazione si intende fatta per il riporto.";
c) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. La parte dell'eccedenza riportata che non trova capienza nelle ritenute da versare nel periodo di imposta successivo o che non è utilizzata in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, costituisce eccedenza per il periodo stesso ed è oggetto di ulteriore scelta tra il riporto ed il rimborso.".
2. L' del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 445, è sostituito dal seguente: "1. I sostituti di imposta che nell'anno erogano esclusivamente compensi di lavoro autonomo a non più di tre soggetti ed effettuano ritenute di acconto per un importo complessivo non superiore a due milioni di lire effettuano i versamenti delle ritenute operate distintamente per ciascun periodo d'imposta entro il termine stabilito per il versamento a saldo delle imposte sui redditi.
2. Qualora nel corso del periodo di imposta venga superato anche uno dei limiti indicati al comma 1, il sostituto di imposta è tenuto, a partire dalla prima scadenza utile, ad effettuare i versamenti nei termini previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-10-14;542#art-3