Capo VIII
Art. 54
67 / 75Iscrizione nel Registro
In vigore dal 25 feb 2005
1. L'iscrizione degli organismi privati, degli enti e delle associazioni nel registro di cui all', è disposta dal Ministro per la solidarietà sociale, con proprio decreto, sentita la Commissione di cui all', comma 2, limitatamente all'iscrizione alla sezione di cui all', comma 1, lettera b).
2. L'iscrizione o il provvedimento di diniego dell'iscrizione è comunicato entro 90 giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine l'iscrizione è da ritenersi avvenuta.
3. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari sociali, provvede all'alloggiamento annuale del registro, di cui all', comma 1. A tal fine gli organismi privati e le associazioni e gli enti interessati trasmettono entro il 30 gennaio di ogni anno una relazione sull'attività svolta. Ogni cambiamento sostanziale di uno dei requisiti richiesti per l'iscrizione dovrà essere invece comunicato tempestivamente.
4. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari sociali, può effettuare controlli o richiedere la trasmissione di documentazione. La rilevazione di comportamenti non compatibili con le tonalità dei soggetti di cui al comma 1, comporta la cancellazione dal registro, a decorrere dalla data di comunicazione all'interessato.
5. L'elenco degli organismi privati e delle associazioni e degli enti iscritte al registro è comunicato annualmente alle regioni e alle province autonome.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334 ha disposto (con l'art. 47) che "Nel testo del d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, le parole: "Ministro o Ministero del lavoro e della previdenza sociale" e "Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari sociali" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro o Ministero del lavoro e delle politiche sociali."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-08-31;394#art-54