Capo V
Art. 33
37 / 75Autorizzazione al lavoro degli stranieri iscritti nelle liste
In vigore dal 25 feb 2005
1. I dati di cui all' sono immessi nel Sistema informativo lavoro (S.I.L.) del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui all' del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e sono posti a disposizione dei datori di lavoro e delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro che ne fanno motivata richiesta, tramite le Direzioni provinciali del lavoro. Fino alla completa attuazione del S.I.L., i dati medesimi sono posti a disposizione dei datori di lavoro e delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro con le modalità previste dall' della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Le richieste di nullaosta al lavoro per ciascun tipo di rapporto di lavoro sono effettuate, anche se riferite ai nominativi iscritti nelle liste, con le modalità di cui agli .
2-bis. Nell'ipotesi di richieste numeriche, oltre a quanto previsto nell', lo Sportello unico acquisisce, tramite procedura telematica, dalle Direzioni provinciali del lavoro, i nominativi delle persone iscritte nelle liste di cui all', comma 5, del testo unico.
3. Nel caso in cui il datore di lavoro non intenda avvalersi della scelta nominativa, per le richieste numeriche si procede nell'ordine di priorità di iscrizione nella lista, a parità di requisiti professionali.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-08-31;394#art-33