Capo IV
Art. 28
32 / 75Permessi di soggiorno per gli stranieri per i quali sono vietati l'espulsione o il respingimento
In vigore dal 28 dic 2022
1. Quando la legge dispone il divieto di espulsione o di respingimento, il questore rilascia il permesso di soggiorno:
a) per minore età al minore straniero non accompagnato nei casi di cui all', comma 1, lettera a), della legge 7 aprile 2017, n. 47, fino al compimento della maggiore età, salvo che ricorrano i presupposti per il rilascio del permesso di cui alla lettera a-bis) e al minore di quattordici anni affidato, anche ai sensi dell', comma 4, della legge 4 maggio 1983, n. 184, o sottoposto alla tutela di uno straniero regolarmente soggiornante; a-bis) per motivi familiari al minore straniero non accompagnato infra quattordicenne affidato, anche ai sensi dell', comma 4, della legge 4 maggio 1983, n. 184, o sottoposto alla tutela di un cittadino italiano con lo stesso convivente ovvero al minore ultraquattordicenne, affidato anche ai sensi del medesimo , comma 4, della legge 4 maggio 1983, n. 184, o sottoposto alla tutela di uno straniero regolarmente soggiornante o di un cittadino italiano con lo stesso convivente;
b) per motivi familiari nei confronti degli stranieri che si trovano nelle documentate circostanze di cui all', comma 2, lettera c), del testo unico;
c) per cure mediche, per il tempo attestato mediante idonea certificazione sanitaria nei confronti delle donne che si trovano nelle circostanze di cui all', comma 2, lettera d), del testo unico;
d) LETTERA ABROGATA DAL D.L. 4 OTTOBRE 2018, N. 113, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 1 DICEMBRE 2018, N. 132.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-08-31;394#art-28