Capo IV
Art. 26
30 / 75Convenzioni con soggetti privati
In vigore dal 18 nov 1999
1. I soggetti privati che intendono svolgere attività di assistenza ed integrazione sociale per le finalità di cui all' del testo unico debbono essere iscritti nell'apposita sezione del registro di cui all', comma 2, del medesimo testo unico, a norma degli e seguenti del presente regolamento, e stipulare apposita convenzione con l'ente locale o con gli enti locali di riferimento.
2. L'ente locale stipula la convenzione con uno o più soggetti privati di cui al comma 1 dopo aver verificato:
a) l'iscrizione nella apposita sezione del registro di cui all', comma 2, del testo unico;
b) la rispondenza del programma o dei programmi di assistenza e di integrazione sociale che il soggetto intende realizzare, ai criteri ed alle modalità stabiliti con il decreto di cui all', comma 3, lettera c), tenuto conto dei servizi direttamente assicurati dall'ente locale;
c) la sussistenza dei requisiti professionali organizzativi e logistici occorrenti per la realizzazione dei programmi.
3. L'ente locale dispone verifiche semestrali sullo stato di attuazione e sull'efficacia del programma ed eventualmente concorda modifiche che lo rendano più adeguato agli obiettivi fissati.
4. I soggetti privati convenzionati con gli enti locali che attuano programmi di assistenza e di integrazione sociale sono tenuti a:
a) comunicare al sindaco del luogo in cui operano l'inizio del programma;
b) effettuare tutte le operazioni di carattere amministrativo, anche per conto degli stranieri assistiti a norma dell', comma 3, del testo unico, qualora impossibilitati, per la richiesta del permesso di soggiorno, l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale e ogni altro adempimento volto alla effettività dei diritti riconosciuti ai medesimi stranieri;
c) presentare all'ente locale convenzionato un rapporto semestrale sullo stato di attuazione del programma e sugli obiettivi intermedi raggiunti;
d) rispettare le norme in materia di protezione dei dati personali nonché di riservatezza e sicurezza degli stranieri assistiti, anche dopo la conclusione del programma;
e) comunicare senza ritardo al sindaco e al questore che ha rilasciato il permesso di soggiorno l'eventuale interruzione, da parte dello straniero interessato della partecipazione al programma.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-08-31;394#art-26