Capo IV
Art. 25
29 / 75Programmi di assistenza ed integrazione sociale
In vigore dal 4 ago 2007
1. I programmi di assistenza ed integrazione sociale di cui all' del testo unico realizzati a cura degli enti locali o dei soggetti privati convenzionati sono finanziati dallo Stato nella misura del settanta per cento, a valere sulle risorse assegnate al Dipartimento per le pari opportunità, ai sensi dell', comma 2, e dall'ente locale, nella misura del trenta per cento a valere sulle risorse relative all'assistenza. Il contributo dello Stato è disposto dal Ministro per le pari opportunità previa valutazione da parte della Commissione interministeriale di cui al comma 2, dei programmi elaborati dai comuni interessati o dai soggetti privati convenzionati con questi ultimi, dietro presentazione di progetti di fattibilità indicanti i tempi, le modalità e gli obiettivi che si intendono conseguire, nonché le strutture organizzative e logistiche specificamente destinate.
2. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le pari opportunità, è istituita la Commissione interministeriale per l'attuazione dell' del testo unico, composta dai rappresentanti dei Ministri per le pari opportunità per la solidarietà sociale, dell'interno e di grazia e giustizia, i quali designano i rispettivi supplenti. La Commissione può avvalersi di consulenti ed esperti, designati dal Ministro per le pari opportunità, d'intesa con gli altri Ministri interessati.
3. La Commissione svolge i compiti di indirizzo controllo e di programmazione delle risorse in ordine ai programmi previsti dal presente capo. In particolare provvede a:
a) esprimere il parere sulle richieste di iscrizione nell'apposita sezione del registro di cui all', comma 1, lettera c);
b) esprimere i pareri e le proposte sui progetti di convenzione dei comuni e degli enti locali con i soggetti che intendono realizzare i programmi di assistenza e di integrazione sociale di cui all';
c) selezionare i programmi di assistenza e di integrazione sociale da finanziare a valere sul Fondo di cui al comma 1, sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti con decreto del Ministro per le pari opportunità, di concerto con i Ministri per la solidarietà sociale, dell'interno e di grazia e giustizia;
d) verificare lo stato di attuazione dei programmi e la loro efficacia. A tal fine gli enti locali interessati devono far pervenire alla Commissione ogni sei mesi una relazione sulla base dei rapporti di cui all', comma 4, lettera c).
Note all'articolo
- Il D.P.R. 14 maggio 2007, n. 102 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La Commissione interministeriale per l'attuazione dell'articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, di seguito denominato: "testo unico", istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per i diritti e le pari opportunita', ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e' ridenominata: "Commissione interministeriale per il sostegno alle vittime di tratta, violenza e grave sfruttamento" di seguito denominata: "Commissione"".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-08-31;394#art-25