Art. 19 bis · Autorizzazione speciale al rientro per gli stranieri espulsi .
Capo III

Art. 19 bis

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Autorizzazione speciale al rientro per gli stranieri espulsi .

In vigore dal 25 feb 2005
(Autorizzazione speciale al rientro per gli stranieri espulsi). 1. La richiesta di autorizzazione speciale al rientro in Italia, di cui all', comma 13, del testo unico, è presentata dal cittadino straniero espulso alla rappresentanza diplomatica italiana dello Stato di appartenenza o di stabile residenza, che provvede all'inoltro della stessa al Ministero dell'interno, previa verifica dell'identità e autentica della firma del richiedente nonché acquisizione della documentazione attinente alla motivazione per la quale si chiede il rientro. 2. La rappresentanza diplomatica italiana competente provvede a notificare all'interessato il provvedimento del Ministero dell'interno.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-08-31;394#art-19-bis