Titolo II›Capo V
Art. 40
25 / 32Ricognizione dei beni e rinnovo degli inventari
In vigore dal 14 dic 1999
1. Almeno ogni cinque anni si provvede alla ricognizione dei beni mobili e del loro valore ed almeno ogni dieci al rinnovo degli inventari. La prima ricognizione deve essere completata entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-08-17;440#art-40