Titolo II›Capo IV
Art. 36
21 / 32Accertamento e gestione dei residui attivi e passivi
In vigore dal 14 dic 1999
1. L'individuazione delle somme accertate e non riscosse e delle somme impegnate e non pagate, da iscriversi, rispettivamente, come residui attivi e passivi nel conto consuntivo, è fatta a cura degli uffici amministrativi del segretariato generale sulla base degli elenchi delle singole partite trasmessi dagli uffici che hanno accertato le entrate e disposto le spese.
2. I residui attivi e passivi di ciascun esercizio sono trasferiti ai corrispondenti capitoli dell'esercizio successivo, separatamente dalla competenza del medesimo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-08-17;440#art-36