Titolo II›Capo III
Art. 35
20 / 32Conto consuntivo
In vigore dal 14 dic 1999
1. Il conto consuntivo è predisposto a cura del segretariato generale entro il 31 marzo di ciascun anno. Previo esame del Collegio dei revisori, il rendiconto viene sottoposto dal presidente all'assemblea per l'approvazione entro il 30 aprile.
2. Nel conto consuntivo sono indicate le entrate e le spese di competenza dell'anno, rispettivamente accertate e impegnate, riscosse o rimaste da pagare, nonché la gestione dei residui attivi e passivi.
3. Entro trenta giorni dall'approvazione, il rendiconto delle spese, con i documenti giustificativi, è trasmesso alla Corte dei conti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-08-17;440#art-35