Art. 32 · Ordinazione e pagamento della spesa
Titolo IICapo III

Art. 32

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Ordinazione e pagamento della spesa

In vigore dal 14 dic 1999
1. All'ordinazione della spesa, liquidata ai sensi dell', si provvede mediante emissione di mandati di pagamento, ai quali devono essere allegati i documenti giustificativi relativi alla autorizzazione e alla registrazione della spesa. 2. I pagamenti possono essere effettuati a mezzo di bonifici bancari o di assegni di conto corrente a carico del deposito bancario di cui all'. 3. Con provvedimento del segretario generale sono istituiti un fondo economato per la minuta manutenzione, un fondo cassa per le minute spese ed un fondo archivio per le spese relative alla corrispondenza della presidenza e degli uffici del Consiglio. L'importo di ciascuno di detti fondi non può essere superiore a lire 20 milioni, reintegrabili con provvedimento del segretario generale. 4. I responsabili dei fondi di cui al comma 3 sono tenuti al rendiconto trimestrale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-08-17;440#art-32