Art. 31 · Liquidazione della spesa
Titolo IICapo III

Art. 31

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Liquidazione della spesa

In vigore dal 14 dic 1999
1. La liquidazione della spesa è effettuata dal dirigente dell'ufficio proponente, previo riscontro della regolarità della fornitura o della prestazione e della rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite. Nel caso di lavori e forniture, la liquidazione è subordinata al collaudo di cui all'.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-08-17;440#art-31