Titolo II›Capo III
Art. 31
16 / 32Liquidazione della spesa
In vigore dal 14 dic 1999
1. La liquidazione della spesa è effettuata dal dirigente dell'ufficio proponente, previo riscontro della regolarità della fornitura o della prestazione e della rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite. Nel caso di lavori e forniture, la liquidazione è subordinata al collaudo di cui all'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-08-17;440#art-31