Art. 30 · Assunzione degli impegni
Titolo IICapo III

Art. 30

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Assunzione degli impegni

In vigore dal 14 dic 1999
1. Su richiesta del segretario generale il presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, su deliberazione dell'ufficio di presidenza e previo parere del Collegio dei revisori, autorizza le spese che impegnano il bilancio per più esercizi. 2. Gli impegni di spesa sono assunti con provvedimento del segretario generale, su proposta dei dirigenti e nei limiti di spesa assegnati. Gli impegni di spesa sono inoltrati all'ufficio competente per la registrazione. 3. Le determinazioni e i provvedimenti devono contenere le seguenti indicazioni: a) l'oggetto della spesa; b) le modalità di esecuzione; c) l'importo previsto; d) il capitolo e l'articolo di riferimento e, in caso di spese pluriennali, gli anni finanziari sui quali si prevede che la spesa inciderà. 4. Con l'approvazione del bilancio e le successive variazioni, senza la necessità di ulteriori atti, è costituito impegno sui relativi stanziamenti per le spese dovute: a) per le indennità spettanti al presidente, ai vice presidenti ed ai consiglieri, nonché per il trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale dipendente e per i relativi oneri riflessi; b) per le spese dovute in base a contratti in essere o disposizioni di legge o regolamentari. 5. Gli impegni non possono in nessun caso superare i limiti degli stanziamenti di bilancio iscritti ai capitoli ai quali si riferiscono, salvo il ricorso al fondo di riserva di cui all'.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-08-17;440#art-30