Art. 23
23 / 23Norme abrogate
In vigore dal 22 gen 2000
1. Il presente decreto sostituisce le disposizioni di cui ai decreti ministeriali 30 ottobre 1980, 11 luglio 1983, 29 luglio 1987, n. 561, 29 agosto 1991, n. 319, 16 marzo 1992, n. 377 ed al decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1994, n. 364, che sono contestualmente abrogate.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 28 luglio 1999
CIAMPI
D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri
Russo Jervolino, Ministro
dell'interno
Dini, Ministro degli affari esteri Diliberto, Ministro di grazia e
giustizia
Visco, Ministro delle finanze
Amato, Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione
economica
Scognamiglio Pasini, Ministro della
difesa
De Castro, Ministro delle politiche
agricole
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Registrato alla Corte dei conti il 28 dicembre 1999
Atti di Governo, registro n. 118, foglio n. 11
Ammesso al visto e alla conseguente registrazione, ai sensi della deliberazione n. 45/E/99 adottata dalle sezioni riunite nell'adunanza del 6 dicembre 1999.
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Nota redazionale
Il testo riportato è già integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 12/01/2000, n. 8 durante il periodo di "vacatio legis".
È possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-07-28;510#art-23