Art. 22
22 / 23Verifiche periodiche. Termini
In vigore dal 22 gen 2000
1. I Ministri competenti verificano periodicamente la funzionalità, la trasparenza e la speditezza dei procedimenti disciplinati dal presente regolamento e adottano tutte le misure di rispettiva competenza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-07-28;510#art-22