Art. 34 · Notificazioni e comunicazioni
Titolo VII

Art. 34

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Notificazioni e comunicazioni

In vigore dal 31 ago 1999
Titolo VIII DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE . Notificazioni e comunicazioni 1. Salvo che non sia altrimenti disposto, le comunicazioni e le notificazioni previste dalla legge 18 gennaio 1994, n. 59 e dal presente regolamento sono eseguite, rispettivamente, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, e da un ufficiale giudiziario, anche per mezzo del servizio postale, su richiesta della segreteria del consiglio dell'ordine regionale o nazionale. 2. Comunicazioni e notificazioni sono indirizzate al domicilio indicato dall'iscritto ai sensi dell', comma 2, lettera i). In caso di mancato recapito per irreperibilità dell'interessato presso il domicilio indicato, esse sono depositate ad ogni effetto, presso la segreteria del consiglio dell'ordine per un periodo di sessanta giorni, salvo quanto prescritto dall', comma 4.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-07-12;283#art-34