Art. 30 · Trattazione del ricorso
Titolo VI

Art. 30

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Trattazione del ricorso

In vigore dal 31 ago 1999
1. Il presidente del consiglio dell'Ordine nazionale, entro trenta giorni dalla ricezione del ricorso, nomina il relatore e fissa la seduta di trattazione per una data compresa nei trenta giorni successivi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-07-12;283#art-30