Titolo V
Art. 28
28 / 37Esecuzione provvisoria
In vigore dal 31 ago 1999
1. L'esecuzione provvisoria delle sanzioni disciplinari della sospensione e della radiazione può essere disposta ai sensi dell'articolo 43 della legge 18 gennaio 1994, n. 59, quando la gravità dei fatti o le modalità o le circostanze della condotta inducano a ritenere che la prosecuzione dell'attività professionale possa arrecare grave pregiudizio all'Ordine professionale.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-07-12;283#art-28