Art. 27 · Invito a comparire
Titolo V

Art. 27

27 / 37

Invito a comparire

In vigore dal 31 ago 1999
1. L'invito a comparire dinanzi al consiglio dell'ordine, per procedere all'audizione prevista dall'articolo 40, comma 2, della legge 18 gennaio 1994, n. 59, è comunicato all'interessato almeno trenta giorni liberi prima della data fissata per la comparizione e deve contenere: a) le generalità dell'incolpato; b) la menzione circostanziata degli addebiti; c) l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione, con l'avvertimento che, in caso di mancata comparizione dell'incolpato, si procederà in sua assenza; d) il termine, non inferiore a dieci giorni dalla comunicazione dell'invito, entro il quale l'interessato potrà prendere visione degli atti del procedimento e presentare memorie e documenti; e) la data e la sottoscrizione del presidente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-07-12;283#art-27