Art. 19 · Riunioni del consiglio dell'Ordine nazionale
Titolo III

Art. 19

19 / 37

Riunioni del consiglio dell'Ordine nazionale

In vigore dal 31 ago 1999
1. Le riunioni del consiglio sono valide se è presente la maggioranza dei suoi componenti. 2. Le deliberazioni sono adottate secondo quanto previsto dal comma 3 dell'.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-07-12;283#art-19