Art. 16 · Riunioni e convegni
Titolo II

Art. 16

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Riunioni e convegni

In vigore dal 31 ago 1999
1. Nell'ambito delle attribuzioni demandategli dalla legge, il consiglio dell'ordine regionale può promuovere riunioni, convegni, congressi e studi interessanti la categoria.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-07-12;283#art-16