Art. 11 · Operazioni di scrutinio
Titolo II

Art. 11

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Operazioni di scrutinio

In vigore dal 31 ago 1999
1. Accertata la validità dell'assemblea e dichiarata chiusa la votazione, il presidente del seggio, assistito da due scrutatori dà immediatamente inizio alle operazioni di scrutinio, che si svolgono pubblicamente e senza interruzione. Completato lo spoglio delle schede, il presidente forma la graduatoria dei candidati che hanno riportato voti e proclama gli eletti. 2. Qualunque sia il numero dei voti conseguiti da ciascun candidato, hanno la precedenza i candidati non aventi annotazioni a margine ai sensi dell', fino al raggiungimento della maggioranza prevista dall', comma 3, della legge 18 gennaio 1994, n. 59. 3. Il presidente del seggio comunica il risultato delle elezioni e l'avvenuta proclamazione, entro tre giorni, al Ministro di grazia e giustizia ed al consiglio dell'Ordine nazionale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-07-12;283#art-11