Art. 3 · Comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

Art. 3

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Comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

In vigore dal 9 lug 1999
Comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore 1. Con i decreti di approvazione degli studi di settore sono stabiliti i termini e le modalità con cui i contribuenti comunicano all'amministrazione finanziaria i dati rilevanti ai fini dell'applicazione e della regione degli studi stessi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-05-31;195#art-3