Art. 7 · Marcatura CE
Capo I

Art. 7

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Marcatura CE

In vigore dal 16 mar 2017
1. La marcatura CE è soggetta ai principi generali esposti all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008. 2. La marcatura CE è apposta in modo visibile, leggibile e indelebile in ogni cabina di ascensore e su ciascun componente di sicurezza per ascensori o, se ciò non è possibile, su un'etichetta fissata al componente di sicurezza per ascensori. La marcatura CE è apposta sull'ascensore o sul componente di sicurezza per ascensori prima della loro immissione sul mercato. 3. La marcatura CE sugli ascensori è seguita dal numero di identificazione dell'organismo notificato che ha partecipato a una qualsiasi delle seguenti procedure di valutazione della conformità: a) l'esame finale di cui all'allegato V; b) la verifica dell'unità di cui all'allegato VIII; c) la garanzia della qualità di cui agli allegati X, XI o XII. 4. La marcatura CE sui componenti di sicurezza per ascensori è seguita dal numero di identificazione dell'organismo notificato che ha partecipato a una qualsiasi delle seguenti procedure di valutazione della conformità: a) la garanzia della qualità del prodotto di cui all'allegato VI; b) la garanzia totale di qualità di cui all'allegato VII; c) la conformità al tipo con controllo per campione per componenti di sicurezza per ascensori di cui all'allegato IX. 5. Il numero di identificazione dell'organismo notificato è apposto dall'organismo stesso o, in base alle sue istruzioni, dal fabbricante o dal suo rappresentante autorizzato, oppure dall'installatore o dal suo rappresentante autorizzato. La marcatura CE e il numero di identificazione dell'organismo notificato possono essere seguiti da qualsiasi altra marcatura che indichi un rischio o un impiego particolare. 6. Le autorità di vigilanza del mercato di cui all' si avvalgono dei meccanismi esistenti per garantire un'applicazione corretta del regime che disciplina la marcatura CE e promuovono le azioni opportune contro l'uso improprio di tale marcatura.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-04-30;162#art-7